Nel panorama dell’edilizia italiana, la firma dei progetti rappresenta un passaggio cruciale che determina quale professionista ha la responsabilità legale e tecnica dell’opera. Capire realmente chi può firmare un progetto—cioè assumersi la titolarità della progettazione, il rispetto delle normative, la sicurezza e la qualità dell’intervento—significa conoscere i diversi ruoli, limiti e competenze di architetto e geometra, due figure fondamentali e spesso complementari all’interno di un processo edilizio sempre più complesso.
Competenze e attribuzioni: chi fa cosa
< b >Architetto e geometra hanno ruoli ben distinti, definiti dalla legge e dalle rispettive formazioni accademiche e professionali.
Il geometra
La figura del geometra si basa su un titolo di scuola superiore tecnico (istituto tecnico per geometri) e sull’iscrizione a un apposito albo professionale. Il geometra è un tecnico esperto di rilievi, misurazione dei terreni, pratiche catastali, aggiornamenti cartografici e assistenza tecnica ai cantieri. È competente per la redazione e la firma di progetti relativi a opere di modesta entità; parliamo in particolare di case unifamiliari, piccole ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, ampliamenti limitati e lavori su fabbricati rurali e industriali di modeste dimensionigeometra.
- Presenta pratiche edilizie minori come SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) o CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata) per ristrutturazioni interne o interventi senza modifiche strutturali.
- Provvede ad aggiornamenti catastali in caso di variazioni interne.
- Si occupa della direzione lavori in interventi semplici o di edilizia economica.
L’architetto
L’architetto è un professionista con laurea quinquennale e abilitazione tramite esame di stato per esercitare la professione, obbligatoria anche l’iscrizione all’albo. La sua responsabilità primaria riguarda la progettazione architettonica: dalla concezione estetica e funzionale degli spazi, alla progettazione complessa di edifici fino alla redazione dei piani urbanistici. Ha la competenza per firmare progetti riguardanti qualsiasi tipologia di edificio, sia esso residenziale, commerciale o pubblico, e può occuparsi anche di interventi sul patrimonio storico-artistico e di restauro avanzato.
- Puo’ presentare pratiche edilizie di ogni livello di complessità.
- Si occupa di progettazione architettonica e distribuzione degli spazi, anche su edifici pluripiano, condomini, scuole, musei.
- Segue l’interior design e la consulenza sull’arredamento.
- Puo’ dirigere cantieri di qualunque entità e complessità, occupandosi della gestione e del coordinamento delle maestranze.
Firma del progetto: limiti e responsabilità legali
La firma del progetto costituisce un atto giuridicamente rilevante: implica che il professionista si assume la responsabilità diretta, non solo sul piano estetico distributivo, ma anche dal punto di vista della sicurezza, del rispetto normativo e della realizzazione esecutiva. Tuttavia, la possibilità di firmare un progetto dipende strettamente dalla tipologia dell’intervento.
Quando può firmare il geometra
Secondo la normativa e la giurisprudenza italiane, il geometra può firmare solo i progetti relativi ad opere civili di modesta entità. Nel dettaglio:
- Edifici di altezza e volumetria modeste (ad esempio, una villa monofamiliare di pochi piani)
- Opere di manutenzione straordinaria su parti non strutturali
- Interventi senza modifiche strutturali o ampliamenti importanti
- Pratiche relative a frazionamenti, accorpamenti, variazioni catastali e rilievi topografici
Non può, invece, firmare opere di rilevante complessità strutturale (palazzi pluripiano veri e propri, edifici pubblici importanti, progetti con notevoli carichi statici o rischio per la pubblica incolumità), ne’ occuparsi di progettazione e direzione dei lavori per edifici industriali di grandi dimensioni, ospedali, centri commerciali, grattacieli o simili. In tutti questi casi, la legge richiede la firma di un architetto (o di un ingegnere).
Quando può firmare l’architetto
L’architetto, grazie alle sue competenze universali su estetica, tecnica e strutture, può firmare praticamente qualsiasi progetto edilizio, dal piccolo restauro alle grandi opere pubbliche, salvo gli ambiti dove la legge impone obbligatoriamente l’intervento anche di un ingegnere (come nel caso di strutture in cemento armato particolarmente complesse, dove è necessaria la firma di un ingegnere civile abilitato).
Architetto e ingegnere possono firmare i calcoli strutturali (ad esempio, per il cemento armato), purché abbiano le necessarie competenze e siano iscritti all’albo da almeno dieci anni nel caso di collaudi statici. L’architetto è inoltre l’unico abilitato per:
- Progettazione completa di opere architettoniche complesse
- Direzione lavori di interventi con rilievo pubblico o impatto urbanistico rilevante
- Piani urbanistici, ristrutturazioni storiche e recupero edilizio di immobili vincolati
Scelta del professionista: criteri operativi
La corretta individuazione del professionista abilitato a firmare un progetto deriva dalla natura tecnica, dimensionale e normativa dell’intervento. In linea generale:
- Pratiche catastali, rilievi, piccole ristrutturazioni interne: Geometra
- Ridistribuzione spazi, architettura d’interni, nuove abitazioni di modesta entità: Geometra o architetto (dipende dal caso specifico)
- Progettazione integrale di edifici di qualsiasi dimensione, restauro, cambi d’uso, interventi strutturali, opere pubbliche: Architetto
- Calcoli strutturali: Architetto o ingegnere, in base alla complessità e al tipo di struttura
La direzione lavori può essere affidata a entrambi nei cantieri semplici, mentre per lavori complessi è richiesta la presenza di un architetto o di un ingegnere.
Complementarità e sinergia nel processo edilizio
Nella realtà della pratica edilizia, spesso geometra, architetto e ingegnere collaborano all’interno di un team interdisciplinare, affinché ogni aspetto tecnico—dal rilievo e dalla logistica del cantiere fino al progetto strutturale e architettonico—sia affrontato con le massime competenze specialistiche. Questa sinergia tra professionisti assicura il rispetto delle normative, la qualità estetico-funzionale e la sicurezza delle opere realizzate.
In particolare, il geometra apporta la sua esperienza nella misurazione, nelle pratiche amministrative e catastali e nella gestione tecnica di interventi tipici del patrimonio edilizio esistente. L’architetto si concentra sulla progettazione globale, sulla scelta dei materiali, sulla distribuzione funzionale degli spazi e sulla regia estetica degli ambienti.
Entrambi si muovono in un contesto normativo dove la formazione, l’abilitazione professionale e l’esperienza sono garanzia per il committente e per la sicurezza collettiva.
Conoscere esattamente chi può firmare un progetto edilizio consente di evitare errori amministrativi, ritardi burocratici e rischi su responsabilità civili o penali. La scelta va fatta non solo sulla base di una mera questione economica, ma soprattutto valutando l’idoneità tecnica e normativa del professionista rispetto alle esigenze specifiche dell’intervento da realizzare.